Esistono alcuni aspetti fondamentali che, professionista e paziente, devono conoscere perché tutelano la persona, la privacy, il percorso e il pagamento di chi si rivolge allo Psicologo.
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“Lo Psicologo ha delle regole?”
Sì, sono riportate nel suo Codice Deontologico.
Il CODICE DEONTOLOGICO è lo strumento che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell’esercizio di un attività professionale. Quello degli Psicologi, entrato in vigore il 16 febbraio 1998, è costituito da 42 articoli la cui violazione comporta delle sanzioni.
Il Codice è diviso in 5 macroaree (capi):
1 Principi generali di deontologia professionale (artt. 1-21)
2 Rapporti dello psicologo con l’utenza e la committenza (artt. 22-32)
3 Rapporti con i colleghi (artt. 33-38)
4 Rapporti con la società (artt. 39-40)
5 Norme di attuazione del Codice (artt. 41-42)
Qui puoi visionare e scaricare gratuitamente una copia del Codice Deontologico: https://www.opl.it/public/files/945-Codice_deontologico_per_sito.pdf
Riporto brevemente alcuni fra gli articoli più importanti
artt. 1, 2 responsabilità e sanzione del professionista rispetto al Codice Deontologico;
artt. 3, 34 dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità;
artt. 4, 18 rispettare l’autonomia e la dignità del cliente non usando la conoscenza a proprio vantaggio;
artt. 5, 22, 37 possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati;
art. 6 decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre professioni;
art. 7 valutazioni attente, valide e attendibili;
art. 8 obbligo di denunciare i casi di abusivismo;
art. 9 obbligo della corretta informazione;
art. 10 rispetto e tutela degli animali quando oggetto della sua attività professionale;
artt. da 11 a 17 segreto professionale;
art. 21 meritare la fiducia del cliente (professione come servizio);
art. 22 non provocare danno;
art. 28 non trarre vantaggi economici;
art. 35 divieto di appropriarsi dei prodotti del pensiero e della ricerca dei colleghi
art. 36 divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi;
artt. 38, 39, 40 mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione sia nei riguardi del cliente che dei colleghi e della società nel suo complesso .
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“Lo Psicologo può raccontare quanto gli dico in seduta?”
No perché è tenuto al segreto professionale.
Il SEGRETO PROFESSIONALE (disciplinato all’art. 622 del codice penale) è la custodia, da parte del terapeuta, di tutto ciò di cui viene a conoscenza tramite i colloqui con il paziente.
Per lo Psicologo il segreto professionale è un obbligo giuridico e deontologico. Infatti, nel Codice Deontologico vi sono diversi articoli a riguardo.
Fra tutti riporto l’art. 11: «lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate».
Solo l’espresso consenso del paziente scioglierà il professionista dal vincolo di preservare il segreto.
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“Lo Psicologo può cambiare le decisioni prese di comune accordo all’inizio del percorso?”
No, per questo è importante che entrambe le parti sottoscrivano dall’inizio il Contratto Terapeutico e il Consenso Informato. Solo quando il professionista ha esposto entrambi i documenti e il paziente li ha firmati, parte legalmente il rapporto di consulenza o psicoterapia.
E’ diritto del paziente conoscere e visionare entrambi i moduli, è dovere del professionista metterli a disposizione.
Il CONTRATTO TERAPEUTICO è un documento che riporta le principali informazioni che riguardano il percorso: la tipologia di consulenza offerta, il nome e contatto del professionista, la sua assicurazione, il costo delle sedute, il tipo di pagamento, le limitazioni e le regole aggiuntive (in caso di annullamento, in caso di prolungamento delle sedute, ecc).
Il CONSENSO INFORMATO è il modulo che assicura: al paziente che, quanto emerge nel corso delle sedute, è tutelato dal segreto professionale; al professionista che ha il diritto di raccogliere “informazioni sensibili” da chi frequenta lo studio.
Se il percorso psicologico viene svolto con minori (bambini o adolescenti) questo modulo va firmato da entrambi i genitori (o chi ne fa le veci).
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“Lo Psicologo può farmi pagare in contanti e chiedermi di non fare la fattura”
No, il professionista ha obbligo di FATTURA e, dal 1 gennaio 2021, i pagamenti vengono accettati solo se emessi tramite un SISTEMA TRACCIABILE (bancomat o bonifico). Pertanto lo Psicologo ha l’obbligo di mettere a disposizione il suo IBAN o, in studio, un dispositivo che permette pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
Attenzione: le prestazioni dello psicologo sono detraibili in quanto prestazioni sanitarie ma solo se pagate con metodi tracciabili.
Quindi non cedete ai ricatti dei pagamenti in contanti e agli sconti “senza fattura”: aiutateci a combattere chi specula anche sulla Salute.
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Psicologa Silvia Mimmotti